Testo del disegno di legge
Testo della Commissione
Capo I
MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA
Capo I
MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA

Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento).

Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

 

          a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia,» sono inserite le seguenti: «di imparzialità,»;
 

              2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2»;

          a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

      «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Identico.


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      2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.       2. Identico.
      3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.       3. Identico.
      4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.       4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
      5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.       5. Identico.
      6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.       6. Identico.
      7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non       7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non

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direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2»; attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2»;

          b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

          c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

      «Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

      2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

      2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento stesso.

      3. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza. Il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno ai sensi del comma 1, decurta l'importo di quanto eventualmente conseguito dal danneggiato ai sensi del comma 2.       3. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

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      4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto di cui al comma 2 si prescrive in un anno. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico.       4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;

      Art. 2-ter. - (Elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari). - 1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili, anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui operano il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza.
      2. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili anche per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
      3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati nei moduli, nei formulari e negli elenchi, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7»;

      Soppresso.

 

          d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici,


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  informazioni circa lo stato del procedimento»;

          c) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende» e le parole: «iniziano nuovamente» sono sostituite dalla seguente: «riprendono»;

          e) identica;

          d) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

          f) identico:

              1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;

              1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              2) identico;

      «2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

              3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

              3) identico;

              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

              4) identico;

      «5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

              5) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

              5) identico;

      «6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti


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pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

          e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

          g) identico:

              1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

              1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

              2) identico;

      «2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi previsti dal comma 1».

 

          h) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

 

              2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse.

      2. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi

      2. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi


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ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.       3. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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      4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità.       4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.
      5. Le pubbliche amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali danno attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.       Soppresso.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.       5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o

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  delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, in materia di elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari).
        1. All'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli, e nei formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

      2. In sede di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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Art. 2.
(Riduzione dei tempi di approvazione del Programma statistico nazionale).
Art. 3.
(Riduzione dei tempi di approvazione del Programma statistico nazionale).

      1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si applica, a tale fine, quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

      1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applica, a tale fine, quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 3.
(Misure per l'attuazione del protocollo informatico).

Art. 4.
(Misure per l'attuazione del protocollo informatico).

      1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 marzo 2007, circa l'attuazione delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico previste dall'articolo 50, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

      1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2007, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione elettronica dei documenti di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

      2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ciascuna amministrazione statale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 50, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla gestione del protocollo informatico. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento       2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulla realizzazione e l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti. Entro centottanta

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del sistema di gestione del protocollo informatico. giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.
      3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte delle medesime, del protocollo informatico ai sensi del presente articolo.       3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente).

Art. 5.
(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente).

      1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi previsti dagli articoli 12 e 14 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono consentite, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione e la riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i princìpi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall'ordinamento comunitario, i princìpi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonché i princìpi fondamentali dell'azione amministrativa.

      1. Identico.

      2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1. I competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione       2. Identico.

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con le amministrazioni competenti per settore, valutano i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
      3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di delegificazione, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l'elenco tassativo delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.       3. In caso di valutazione positiva, con regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l'elenco tassativo delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.
      4. I competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull'attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche e organizzative.       4. Identico.
      5. Il Governo valuta le iniziative di modifica alla normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.       5. Identico.
      6. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, aventi ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione opera in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.       6. Identico.

Art. 5.
(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi).

Art. 6.
(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi).

      1. Al comma 1 dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

      Identico.


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e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «g-bis) i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza».

Art. 6.
(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 7.
(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241).

      1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso.

      «5-ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo, senza diritto di voto».

      2. L'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.

      1. Identico.

 

      2. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

 

          b) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

      3. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni in tema di giustizia amministrativa e

      «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,


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quelle relative agli effetti del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento previsti dall'articolo 2-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»; commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      b) identica.

      «2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e motivato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

      2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
      2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
      2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

      4. Dopo l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

      4. Identico.

      «Art. 29-bis. - (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità). - 1. I gestori


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pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
      2. Con provvedimenti delle rispettive Autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni del comma 1.
      3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ovvero dei livelli minimi di qualità e di quantità predeterminati e pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive Autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata agli utenti interessati la corresponsione di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche mediante forme di autotutela negoziale.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo».
      5. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applica anche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.       Soppresso.
      6. All'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, le parole: «e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità» sono soppresse.       Soppresso.

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Art. 7.
(Responsabilità dirigenziale).

Art. 8.
(Responsabilità dirigenziale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:

      «1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente non può essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:

          a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;

          a) identica;

          b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l'elenco di cui all'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati gli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

          c) grave e ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché l'acquisizione diretta di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

          c) identica».

Art. 8.
(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata).

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata).
 

      1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre


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  1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:

          a) i provvedimenti di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

            b) gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione di quelli relativi al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
 

      2. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».

      1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico.

          a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato».

      2. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di

      4. Identico.


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cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
      3. All'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 del presente decreto sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».       5. Identico.
        6. Non è ammessa la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dal comma 5 del presente articolo, ai fini dell'esecuzione dei decreti resi prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all'articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato».       7. Identico.
      5. All'articolo 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole: «l'indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «la sottoscrizione».       8. Identico.
      6. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale,       9. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale,

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individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al personale di cui al periodo precedente, non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza.
      7. All'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni:       10. Identico.

          a) al comma 1 è premesso il seguente:

      «01. Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre tale termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa».

      8. All'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      11. Identico.

      «4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, numero 5), e 248, comma 5».


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      9. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       12. Identico.

          a) all'articolo 51, comma 2, le parole: «segreteria sono rese accessibili» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria, nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato, sono resi accessibili»;

          b) all'articolo 52, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato».

Art. 9.
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni).

Art. 10.
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni. Delega al Governo in materia di processo telematico).

      1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e dei procedimenti dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata

      1. Identico.


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a singoli uffici giudiziari, e, all'esito della stessa, prevedono:

          a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l'obbligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;

          b) eventuali deroghe all'obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti e documenti;

          c) il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.

      2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

      2. Identico.

      3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.       3. Identico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell'ambito dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.       4. Identico.
        5. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di

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  cui ai commi 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti:
            a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo telematico;
            b) alla definizione delle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico.
 

      6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo la disciplina dettata dall'articolo 48, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione e disciplina dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;
            b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
            c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria e obbligatoria di notificazione, salvo eccezioni espressamente previste;
            d) previsione in forza della quale, qualora le parti non abbiano comunicato l'indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento sono fatte presso la cancelleria;
            e) previsione della conservazione da parte dell'ufficio notifiche dell'originale del documento informatico per i due anni successivi;

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            f) previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna, ai medesimi, su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;
            g) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.
 

      7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procura informatica mediante l'utilizzo della firma digitale;
            b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;
            c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
        8. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, con l'indicazione specifica delle eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 6 e 7. I decreti legislativi possono comunque essere emanati qualora i pareri non siano espressi entro il termine di cui al precedente periodo.

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        9. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 8, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 5, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei commi 6 e 7, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
      5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell'avvocato distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.       10. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
      6. L'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1994. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero da parte dell'avvocato distrettuale dello Stato.
      11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
      7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 del presente articolo siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1994, n. 53.       Soppresso.
        12. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni dello Stato, ovvero da situazioni di eccedenza, può transitare in mobilità presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di cinquanta unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a effettuare le necessarie variazioni di bilancio

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  volte a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti alle partite stipendiali del personale di cui al presente comma.
        13. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il Fondo unico di Amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 15 febbraio 1999, e successive modificazioni, istituito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio.
Capo II
MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE
Capo II
MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

Art. 10.
(Misure in materia di certificazioni).

Art. 11.
(Misure in materia di certificazioni).

      1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      Identico.

      «4-bis. Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli


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edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25».

      2. Ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità.

Art. 11.
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Art. 12.
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

      1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti»;


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          b) il comma 4, primo periodo, alinea, è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».

      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima attuazione, sono determinate le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni e sono conseguentemente adeguate le procedure per la conferma di validità della patente previste dall'articolo 126 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 13.
(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

      1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «e di servizi bancari o assicurativi», e le parole: «e ai privati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli altri privati».

      Identico.

      2. All'articolo 71, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «ai privati che vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori di servizi bancari o assicurativi e agli altri privati che vi consentono».
      3. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72 (L). - (Responsabilità dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio o un dipendente da questo nominato è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell'amministrazione certificante.

      2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.
      3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
      4. La mancata risposta entro il termine di trenta giorni alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell'ufficio di cui al comma 1».

Art. 13.
(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica).

Art. 14.
(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica).

      1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto della personalità giuridica,

      Identico.


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di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del medesimo regolamento, può essere effettuata dal notaio, secondo i criteri fissati dal decreto previsto dal comma 2 del presente articolo. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede, sulla base dell'attestazione notarile, all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell'adeguatezza del patrimonio dell'ente alla realizzazione dello scopo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 14.
(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica).

Art. 15.
(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la carta d'identità ha validità di dieci anni.

      1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

        2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 66, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.       3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 66, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

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      3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       4. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;

          a) identica;

          b) revisione delle procedure in funzione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa;

          b) identica;

          c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;

          c) identica;

          d) riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

          d) riordino delle norme di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

          e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

          e) identica.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di adozione internazionale).

Art. 16.
(Disposizioni in materia di adozione internazionale).

      1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza affinché provvedano agli adempimenti di cui al comma 4»;


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          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l'inidoneità degli aspiranti all'adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell'ente locale di cui al comma 1. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi».

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali).

Art. 17.
(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al codice della navigazione, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo.

      1. Identico.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.       2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.
      3. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:       3. Identico.

          a) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 705 del codice della navigazione;

          b) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare agli


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operatori aerei e ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme di legge o di regolamento concernenti i requisiti per il rilascio e il mantenimento delle relative certificazioni, nonché agli esercenti per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;

          c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

          d) determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 500.000 euro;

          e) attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui alla lettera d), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con attribuzione dei relativi introiti al medesimo Ente e corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3.

Art. 17.
(Delega per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      Soppresso.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in


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conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) coordinamento e armonizzazione del codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
          b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
          c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione in ambito europeo.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
      3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

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Art. 18.
(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili).
 

      1. All'articolo 74, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».

Art. 18.
(Norma di copertura finanziaria).

Art. 19.
(Norma finanziaria).

      1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.